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TITOLO I -
Art. 1 -
E' costituita l'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIVADESE", con sede nel Comune di Olivadi, presso il Teatro Sant'Elia, in via Vittorio Emanuele III.
Art. 2 -
L'Associazione Culturale Olivadese è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 3 -
Il presente Statuto é modificabile con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da adottarsi a maggioranza di due terzi dei membri.
Art. 4 -
L'Associazione Culturale Olivadese ha per scopi lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni sociali, civili e culturali della cittadinanza e dell'intera zona.
Tale ampio proponimento prenderà, di volta in volta, concretezza in tutte quelle manifestazioni atte a realizzarlo, sia pure in forma parziale o indiretta.
In particolare s'intendono perseguire:
la salvaguardia e la preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
la creazione di un centro che permetta la collocazione e la fruizione di libri e materiale audiovisivo ed informatico (biblioteca, videoteca, discoteca);
la promozione di manifestazioni culturali e ricreative (studi. pubblicazioni. ricerche, convegni, concerti. mostre, premi, concorsi, rappresentazioni teatrali, ecc. ecc.):
la ripresa. il mantenimento e la promozione di forme e aspetti tipici della tradizione culturale locale;
l'individuazione. lo sviluppo e la promozione delle potenzialità che favoriscano quegli scambi. quei contatti e quei rapporti fra persone che siano momenti di elevazione sociale, civile e culturale anche finalizzati ad un migliore sviluppo turistico;
la promozione della cultura anche nelle scuole del paese e di quelli vicini, interessate alle finalità dell'Associazione.
Per il raggiungimento degli scopi sopra detti, l'Associazione può operare con l'attività volontaria dei singoli associati, siano essi del Consiglio Direttivo e no, o con l'attività di gruppi di lavoro e/o comitati scientifici e/o sezioni specifiche per determinate aree di attività culturali o artistiche. Tali strutture organizzate all'interno dell'Associazione si possono dotare di regolamento interno e possono essere costituite oltre che da associati anche da non associati, senza che questi ultimi rientrino nelle categorie di collaboratori di cui al successivo articolo 28 o al comma 3 dell'art. 5.
Può costituirsi all'interno dell'Associazione anche una sezione giovanile, che opera secondo i dettami dell'Associazione stessa attraverso un regolamento opportunamente predisposto. La Sezione Giovanile oltre che al Presidente, risponderà ad un responsabile nominato ad hoc dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione opera per il perseguimento delle finalità indicate, su tutto il territorio nazionale e senza fini di lucro.
TITOLO II -
Art. 5 -
L' Associazione Culturale Olivadese comprende le seguenti categorie di aderenti o associati:
Soci Fondatori, persone che hanno partecipato all'Assemblea costituente del 22 maggio 1999 e/o successivamente alla stipula dell'atto costituivo presso il Notaio Bianca Lopez in Satriano Marina il 27 luglio 1999.
Soci Ordinari, persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano a realizzarle.
Soci Onorari, persone fisiche designate dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano svolto attività meritorie nell'ambito dell'espletamento degli scopi e delle finalità dell'Associazione. Essi hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, ove possono intervenire con sole funzioni consultive e non vengono computati nei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea stessa; infine, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Soci Benemeriti, persone fisiche che hanno contribuito in maniera considerevole attraverso donazioni, lasciti, finanziamenti liberali o altro, alla vita ed alle attività dell'Associazione. Essi possono partecipare alle iniziative dell'Associazione e possono anche sottoscrivere la scheda associativa, equiparandosi quindi ai soci ordinari, ma con una quota annuale superiore a quella normale. Essi sono designati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto se non hanno sottoscritto la scheda associativa.
Art. 6 -
L'ammissione è deliberata previa presentazione di domanda scritta da parte dei richiedenti al Consiglio Direttivo.
L'ammissione, per i nuovi iscritti è subordinata al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 7 -
Gli associati ordinari hanno diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e di approvare, annualmente, il rendiconto, oltre che, costituiti in Assemblea, contribuire allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese documentabili, effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti che il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione, prima che le spese siano effettuate.
Art. 8 -
Gli aderenti devono versare la quota associativa annuale.
Essi svolgono, senza fini di lucro ed in maniera rispondente a criteri di volontariato, l'attività in favore dell'associazione.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
Art. 9 -
L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
TITOLO III -
Art. 10 -
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Tesoriere
f) il Segretario
Art. 11 -
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è presieduta dal presidente dell'associazione.
Art. 12 -
Il Presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'assemblea..
Il Vicepresidente del consiglio direttivo è anche vicepresidente dell'assemblea.
Entrambi sono eletti dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 13 -
L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente o a seguito di richiesta sottoscritta da 1/3 dei soci.
Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto. contenente l'ordine del giorno da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno sette giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.
L'assemblea deve essere convocata almeno ogni trimestre e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto.
L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione al fine di eleggere i nuovi organi.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.
Art. 14 -
Le funzioni dell'Assemblea sono:
Approvare il rendiconto consuntivo annuale;
Approvare modifiche statutarie in seduta ordinaria con verbalizzazione del Presidente;
Eleggere al suo interno i membri del Consiglio Direttivo;
Stabilire l'importo delle quote associative straordinarie per iniziative straordinarie, di cui all'art. 23 dello Statuto;
Stabilire quanto non previsto dai compiti del Consiglio Direttivo;
Art. 15 -
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea.
E' ammesso alla votazione il socio che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Art. 16 -
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 17 -
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri permanenti eletti dall'assemblea degli associati fra i propri componenti, e può integrarsi di due membri provvisori autorizzati dal presidente secondo le modalità di seguito precisate. Le cariche sociali non sono retribuite.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro consiglieri eletti.
Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno sette giorni prima della data di convocazione. Si stabilisce che il Consiglio Direttivo possa giovarsi anche del saltuario apporto di soci che ne facciano richiesta. Per due ordini di ragioni: essere disponili a valutare idee e iniziative che occasionalmente possano nascere fra i soci; per fornire ai soci un ulteriore strumento di controllo dei lavori del direttivo stesso, al fine di garantire la massima trasparenza.
Si considera membro provvisorio del consiglio direttivo quell'aderente dell'associazione che, previa richiesta scritta indirizzata al presidente, voglia partecipare ad una riunione del consiglio direttivo. Nella riunione cui è dal presidente ammesso a partecipare, il membro provvisorio ha gli stessi diritti, le stesse facoltà e gli stessi obblighi degli altri membri permanenti. Ogni consiglio direttivo può prevedere la partecipazione di non più di due membri provvisori. Nel caso di richieste superiori a due si autorizzano alla partecipazione solo le prime due in ordine cronologico, riservando alle altre eventuali la partecipazione al consiglio successivo, sempre dando la precedenza alla richiesta anteriore nel tempo. Ogni socio non può partecipare consecutivamente a più di due consigli direttivi. Avendo partecipato a due riunioni consecutive, il socio può ripresentare domanda di partecipazione ad altro consiglio direttivo non prima che se ne siano tenuti almeno quattro dall'ultimo cui ha partecipato.
Si stabilisce che del consiglio direttivo non possano far parte come membri permanenti né il sindaco, né i componenti della giunta comunale né quelli del consiglio comunale. E' ammessa invece la loro partecipazione come membri provvisori, secondo le modalità su precisate.
Art. 18 -
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di due anni esso può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 19 -
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo con il voto della metà più uno dei membri può revocarli entrambi o uno di loro. Nel caso di dimissioni di uno di loro o di entrambi, si dovrà procedere alla designazione di un nuovo presidente e/o vicepresidente, da scegliersi tra i membri del direttivo. Qualora il presidente e/o il vicepresidente si dimettessero anche dal consiglio direttivo, lo stesso dovrà, secondo le modalità già previste dall'Art. 17, essere integrato delle unità mancanti.
Art. 20 -
Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
Il Presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale dell'assemblea e ne cura la custodia presso i locali dell'associazione.
Egli assume gli impegni di spesa ed effettua i pagamenti personalmente o delegando, senza formalità, un membro del consiglio direttivo.
Per gli impegni di spesa ed i pagamenti superiori alla somma di mille euro, il Presidente deve essere autorizzato dal consiglio direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni quando quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere i suoi compiti.
Art. 21 -
Le funzioni di tesoriere e di segretario sono svolte da consiglieri eletti che vengono nominati a maggioranza dal consiglio direttivo.
La durata del loro incarico è di due anni.
Il tesoriere provvede a custodire le somme di denaro presenti nella sede dell'Associazione, ad effettuare i versamenti in banca, a pagare le spese ordinarie e cura la tenuta del registro di prima nota dell'associazione.
Il Segretario cura la redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente nell'amministrazione ordinaria delle attività dell'Associazione.
TITOLO IV -
Art. 22 -
I beni dell'associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 23 -
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota d'iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo e da eventuali quote straordinarie, deliberate dall'assemblea, per sostenere spese che si dovessero rendere necessarie per le esigenze interne dell'Associazione e non per le singole iniziative da questa realizzate. Tra questi contributi non rientrano le quote di partecipazione per attività ed iniziative che richiedono spese eccedenti la quota associativa ed i cui beneficiari siano soltanto i partecipanti.
Art. 24 -
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Di esse il consiglio opererà registrazioni su apposito registro. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal consiglio direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 25 -
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Olivadi.
TITOLO V -
Art. 26 -
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto.
Il rendiconto è annuale ed è redatto dal consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del rendiconto potrà essere richiesta da tutti gli aderenti.
Il rendiconto è approvato dall'assemblea, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
TITOLO VI -
Art. 27 -
L'associazione può assumere dipendenti nei limiti di tre unità. L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari. I dipendenti sono, ai sensi di legge. assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 28 -
L'associazione può avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti di cinque unità. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.
TITOLO VII-
Art. 29 -
L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi o far fronte, qualora lo ritenesse, per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa e per qualsiasi evenienza possa riguardare i soci nell'esercizio di funzioni relative agli scopi dell'associazione.
TITOLO VIII-
Art. 30 -
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.